Responsabilita’ vettoriale
IN ASSENZA DI DIVERSI ACCORDI TRA LE PARTI, NEL CASO DI:
l caso di perdita o avaria delle cose trasportate è regolamentato dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 286 del 21 novembre 2005, pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9/01/2006. Il decreto prevede che il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore ad 1,00 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata
Il caso di perdita o avaria delle cose trasportate è regolamentato dalla C.M.R. (Convention relative au contrat de transport international de Merchendises par Route) del 19/05/1956 recepita in Italia con Legge 621 del 6/12/1960. La C.M.R. disciplina il contratto di trasporto, la sua esecuzione e la responsabilità del vettore in campo internazionale. In questo caso l’indennizzo per perdita totale o parziale viene calcolato in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l’ha ricevuta. Il limite di responsabilità è stabilito in 8,33 Diritti Speciali di Prelievo per ogni kg. lordo di merce trasportata, pari approssimativamente al marzo 2006 ad euro 10.05. (il controvalore dei Diritti Speciali di Prelievo è pubblicato quotidianamente negli indicatori reali de Il Sole 24 ore). Il vettore deve invece rispondere per il valore intero della merce presa in carico quando venga fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono state determinate da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti. Sono esclusi dalla responsabilità vettoriale tutti i danni conseguenti ad imballo insufficiente delle merci e quelli derivanti da rapina o caso fortuito.